PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia).

      1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
      2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all'handicap.
      3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
      4. La disgrafia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.
      5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e del processamento dei numeri.
      6. La dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
      7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire i necessari supporti agli alunni con DSA;

 

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          b) prevenire l'insuccesso scolastico e i blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA;

          c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

          d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

          e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

          f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

          g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

          h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

          i) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA.

Art. 3.
(Diagnosi e riabilitazione).

      1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.
      2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.
      3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.
      4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.
      5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche

 

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almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.
      6. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.
      7. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.
(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie).

      1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA.
      2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.
      3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche nei casi di bilinguismo.

Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto).

      1. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

 

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      2. Agli alunni con DSA deve essere garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.
      3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

          a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti quale il bilinguismo, evitando metodi non idonei;

          b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

          c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

          d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

          e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

      4. Agli alunni con DSA devono essere garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università.

Art. 6.
(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

      1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

 

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      2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove adeguato alle necessità dei soggetti con DSA.

Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.
      2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 7.
      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.
      4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all'articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.
      5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua

 

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altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
      6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 8.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.